Un atto di fiducia è essenzialmente un accordo tra un creditore e un mutuatario per dare la proprietà a una terza parte neutrale che servirà come fiduciario. Il fiduciario detiene la proprietà fino a quando il mutuatario paga il debito. Durante il periodo di rimborso, il mutuatario mantiene il titolo effettivo o equo alla proprietà e mantiene la piena responsabilità per i locali, se non espressamente indicato diversamente nell’atto di fiducia. Il fiduciario, tuttavia, detiene il titolo legale della proprietà.,
Le azioni di fiducia non sono così comuni come una volta. Sebbene servano allo stesso scopo di un accordo di sicurezza del territorio, questi accordi non sono gli stessi dei mutui. In un mutuo tradizionale, tutti i soggetti coinvolti hanno un interesse per il risultato. Un atto di fiducia, al contrario, coinvolge un fiduciario imparziale.
Il fiduciario deve essere imparziale in questo accordo, perché egli deve essere pronto a vendere la proprietà per soddisfare il debito se il mutuatario default., Tutti gli stati richiedono che il trustee rimane neutrale per garantire che il trustee non tenta di modificare il prezzo a beneficio sia il mutuatario o il creditore. Una vendita di preclusione sotto un atto di fiducia non deve seguire le stesse procedure di una preclusione giudiziaria, che richiede parametri più severi e un più alto livello di responsabilità; non è necessaria alcuna supervisione giudiziaria per una vendita di preclusione sotto un atto di fiducia nella maggior parte degli stati.
Una volta che la vendita è completa, il fiduciario distribuirà il ricavato tra il mutuatario e il creditore., Il creditore ottiene qualunque fondi sono necessari per soddisfare il debito, e il mutuatario riceve nulla in eccesso di tale importo. Questa configurazione consente al creditore di acquistare la proprietà, chiudendo il debito e soddisfare tutti i requisiti dell’atto. Questo è un altro dettaglio che separa l’atto di fiducia da un mutuo tipico, poiché i mutui tipici hanno requisiti legali specifici oltre alle vendite.